Art. 9.
(Composizione dei COBAR).

      1. I COBAR sono composti da un numero di delegati eletti in proporzione alla consistenza numerica di ciascuna categoria di cui all'articolo 4. Il loro numero non può, in ogni caso, essere inferiore a tre e superiore a nove delegati per categoria.
      2. Le sezioni autonome del COCER interforze sono costituite da un numero di delegati determinato in proporzione alla consistenza numerica della rispettiva Forza armata, Arma o Corpo armato.
      3. Al fine di dare rappresentatività a tutte le categorie, fermo restando il principio di cui al comma 1, anche per le sezioni autonome di cui al comma 2, le categorie con un minore numero di delegati hanno diritto ad esprimere, tramite il rispettivo consiglio, parere vincolante sulle deliberazioni che le riguardano.
      4. I delegati eletti nelle sezioni autonome ai sensi del presente articolo fanno parte di diritto del COCER interforze.

 

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